Il Ministero: la misura per le aziende confermata anche nel Decreto Agosto. “False notizie su solo ricorso a procedura normale”.
ROMA – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali precisa che anche nel Decreto Agosto è consentito alle aziende la possibilità di richiedere l’anticipo del 40% della cassa integrazione Covid-19.
Risultano perciò privi di fondamento gli articoli di stampa che ipotizzano il solo ricorso alla procedura normale.
“Il comma 1 dell’art. 1 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 – spigano dal Dicastero – dispone infatti che i datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane secondo le modalità previste al comma 2.
È di tutta evidenza quindi che la norma, nel richiamare espressamente le modalità di domanda di cui agli artt. 22-quater e 22-quinquies, introdotti con il Decreto Rilancio, riconfermi la possibilità per le aziende di richiedere a Inps l’anticipo del 40% del trattamento disciplinato dal comma 3 dell’articolo 22-quater del DL 18/2020″.