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Coronavirus Basilicata, chiusi i centri commerciali nel weekend

Dad nelle scuole superiori e stop allo sport dilettantistico. Bardi adegua la Lucania alle restrizioni contenute nell’ultimo Dpcm.

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Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, nella notte ha emanato una nuova ordinanza in materia di contenimento del Coronavirus.

Le disposizioni si applicano dal 23 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.

Il documento recepisce i contenuti del nuovo Dpcm e inasprisce le regole in alcuni settori.

È il caso di quanto disposto per il commercio.

Nelle giornate del sabato e della domenica è disposta la chiusura al pubblico delle attività commerciali di vendita al dettaglio ricomprese nei centri commerciali, ad esclusione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Sono comunque consentite le vendite a mezzo ordinazione tramite e-commerce e telefono, con consegna a domicilio.

Raccolta in pieno, invece, la possibilità di ricorrere alla Didattica a distanza per le scuole superiori.

Le istituzioni scolastiche della scuola secondaria di secondo grado statale e non statale (parificate e pareggiate), nel rispetto della libertà di insegnamento e nell’esercizio dell’autonomia, adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota non inferiore al cinquanta per cento, in tutte le classi del ciclo di istruzione in modalità alternata alla didattica in presenza. Detta disposizione non si applica alle prime classi di ogni tipologia di indirizzo e articolazione.

Per gli alunni con disabilità, con bisogni educativi speciali, ricoverati presso strutture ospedaliere o in cura presso le proprie abitazioni e per gli alunni frequentanti le scuole carcerarie, resta fermo quanto previsto nelle “linee guida per la didattica digitale integrata” adottate con decreto del Ministro dell’Istruzione 7 agosto 2020, n. 80.

Novità soprattutto per gli orari nel settore della Ristorazione. Le attività somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e le attività di ristorazione sono consentite dalle ore 5 alle ore 24 con consumo al tavolo e con un massimo di sei persone, e dalle ore 5 alle ore 18 in assenza di consumo al tavolo.

È consentita la vendita da asporto di alimenti e bevande fino alle ore 24, fermo il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. È comunque consentita, senza limiti di orario, la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per il confezionamento che per il trasporto degli alimenti e delle bevande.

Sono vietate le feste, nei luoghi al chiuso o all’aperto. Possono tenersi feste conseguenti a cerimonie civili o religiose con la partecipazione massima di trenta persone, purché nel rispetto delle “Linee Guida”, emanate con ordinanza n. 29 del 10 luglio 2020.

Resta fermo, per questi eventi, il divieto dell’attività di ballo e di karaoke; sono vietate le sagre e le fiere di carattere locale e di comunità; sono sospese le attività convegnistiche e congressuali, restando consentite quelle che si svolgono con modalità a distanza; sono sospese, dalle ore 21 alle ore 8, le attività di sale giochi, sale slot, sale scommesse e sale bingo. Nelle medesime ore è sospeso il gioco operato con dispositivi elettronici comunque denominati situati all’interno di esercizi pubblici, esercizi commerciali e rivendite di tabacchi.

Capitolo Sport. Sono sospese tutte le gare, le competizioni e le altre attività, anche di allenamento, degli sport di contatto, svolti a livello regionale o locale sia agonistico che di base dalle associazioni e società dilettantistiche.

Restano sospese le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati, ristoranti, bar, pub e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

E’ vietato l’accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali e di lunga degenza della rete territoriale, residenze sanitarie assistite (Rsa), hospice, strutture riabilitative per anziani, autosufficienti e non, da parte di familiari o caregiver ovvero dei visitatori dei pazienti, salvo autorizzazione del responsabile medico della struttura stessa e, comunque, previa rilevazione della temperatura corporea all’entrata e l’adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio da Covid-19.


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