Dal voto disgiunto alla regola del ballottaggio. Dalla doppia preferenza di genere alla richiesta del certificato elettorale. Una piccola ma utile guida con tutto quello che serve sapere per esprimere il voto alle elezioni comunali 2017 dell’11giugno.
Domenica 11 giugno 2017, dalle 7 alle 23, sono in programma le elezioni amministrative. In molti comuni d’Italia è previsto il rinnovo del consiglio comunale e del sindaco.
In questo periodo è tutto un fermento. Dalla città capoluogo fino al piccolo comune con poche centinaia di abitanti. Si organizzano le liste dei candidati e si preparano i comizi dai balconi e nelle piazze. Dopo il lavoro di fotografi, grafici e stampatori, si passa all’affissione dei manifesti elettorali. Si diffondo libricini contenenti i programmi. Tra parenti e conoscenti parte il passamano del cosiddetto santino.
Mesi di attività tutti orientati ad un solo scopo: vincere le elezioni dell’11 giugno 2017. Possibilmente al primo turno, laddove è previsto anche il ballottaggio.
Ma come si vota? Dove bisogna recarsi per esprimere il proprio voto? Quali documenti servono? E che differenze ci sono tra elezioni comunali in grandi città e in piccoli comuni?
Proviamo a fare chiarezza su alcuni punti allo scopo di venire in soccorso dell’elettore disorientato. Ma prima, godiamoci un breve video in tema con il particolare momento.
Nei comuni con più di 15mila abitanti la scheda per l’elezione del sindaco e dei consiglieri comunali è una sola.
Un candidato sindaco può presentarsi agli elettori con una propria lista o con più liste ad esso associate. Questa circostanza potrebbe generare confusione negli elettori meno esperti, poiché contempla la possibilità del cosiddetto voto disgiunto. In Italia il voto disgiunto è ammesso per le elezioni regionali e, appunto, per quelle comunali nei comuni superiori ai 15mila abitanti.
Passiamo però in rassegna tutte le possibilità a disposizione dell’elettore che si recherà al seggio di un comune molto popoloso.
L’elettore può:
Il sistema elettorale dei comuni con più di 15mila abitanti prevede l’eventualità di un secondo turno di votazione. In questi centri, è eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Ovvero almeno il 50percento più uno. Ma se nessun candidato raggiunge questa soglia si torna a votare domenica 25 giugno 2017 per il ballottaggio tra i due candidati più votati.
Il consiglio comunale sarà poi composto in base ai risultati elettorali del primo turno e degli eventuali apparentamenti del secondo. Alla compagine del sindaco vincitore andrà il 60 percento dei seggi se avrà ottenuto meno del 60 percento dei voti. Oltre questa soglia di consenso la percentuale aumenta. I seggi rimanenti saranno poi divisi tra le altre liste proporzionalmente in base alle preferenze ottenute.
Anche nei comuni con meno di 15mila abitanti la scheda per l’elezione del sindaco e dei consiglieri comunali è una sola. Rispetto a quanto è previsto per i centri più popolosi, qui le cose sono molto più semplici.
L’elettore troverà già stampato sulla scheda il nome del candidato sindaco collegato alla lista capeggiata. Il voto dato al sindaco prescelto vale anche per la lista e viceversa. È eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene più voti.
Anche nei comuni con meno di 15mila abitanti è contemplato un secondo turno di voto, anche se si tratta di una possibilità piuttosto remota. Se due candidati a sindaco ottengono lo stesso numero di voti si procederà al ballottaggio due settimane dopo la data del primo turno. Anche in questo caso, quindi, il ballottaggio si terrebbe domenica 25 giugno 2017.
Alla lista del sindaco eletto saranno assegnati i 2/3 dei seggi disponibili nel consiglio comunale. I restanti seggi saranno distribuiti proporzionalmente tra le altre liste.
La preferenza o, come vedremo, le preferenze per i candidati a consiglieri comunali si esprimono scrivendo il cognome del prescelto nell’apposito spazio presente sulla scheda.
Molta attenzione bisogna prestare quando nella stessa lista, o in altre liste, figurano candidati con lo stesso cognome. In casi di omonimia bisogna scrivere anche il nome del candidato per evitare contestazioni durante lo spoglio. In tutti gli altri casi è sufficiente il cognome. In casi di omonimia totale (più di un candidato con lo stesso nome e cognome) nelle liste sono specificati segni distintivi.
Non sono rari i casi un cui viene specificato il modo in cui, nella quotidianità un candidato viene identificato. Esempio: Giuseppe Rossi detto “Pino” o Rossana Bianco detta “Rosa”.
In alcuni casi si possono esprimere due preferenze. Ma che cos’è la doppia preferenza di genere? Introdotta con apposita legge nel 2012 è stata utilizzata per la prima volta l’anno successivo alle elezioni amministrative. È stata pensata per favorire l’accesso delle donne alle assemblee elettive.
Tuttavia bisogna distinguere tra comuni con più e con meno di 5mila abitanti. La doppia preferenza di genere è prevista solo nei comuni con popolazione superiore a 5mila abitanti.
Nel momento di esprimere le preferenze per i candidati a consigliere comunale, si può votare una candidata ed un candidato o viceversa. Pena l’annullamento della seconda preferenza.
Nei comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti, invece, si può esprimere una sola preferenza.
Di seguito elenchiamo alcune informazioni che potrebbero essere utili all’elettore. Per maggiore completezza rimandiamo alle FAQ diffuse dalla direzione centrale dei servizi elettorali del dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno.
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