IN PRIMO PIANO

Pubblicare i nomi degli indagati: un approfondimento

Vi spieghiamo perché Infopinione, spesso, non pubblica i nomi di persone coinvolte in procedimenti giudiziari. Una riflessione sulle regole della professione.


TORTORA – “Perché non pubblicate i nomi degli arrestati”?

È una domanda che spesso ci viene posta, in pubblico o in privato, dai lettori a margine della pubblicazione di un articolo di cronaca giudiziaria.

All’occorrenza abbiamo una risposta sintetica sempre pronta, ma in questo contenuto vorremmo provare ad argomentare in maniera più estesa. Nel farlo, premettiamo che siamo coscienti che la condotta che assumiamo nel caso di specie non è adottata da altri organi di informazione locale.

Noi ci atteniamo a delle regole deontologiche proprie della professione giornalistica. Il tema è poco dibattuto, soprattutto sulla mancanza di “conseguenze” – nella stragrande maggioranza dei casi – nel non rispettarle.

Va detto anche che pubblicare i nomi – soprattutto online – significa ottenere di più da un punto di vista editoriale: più visite, più reazioni e condivisioni sui social, più click, più introiti pubblicitari.

Nella stragrande maggioranza dei casi, noi ci rinunciamo: in nome del rispetto delle regole e dei dettami – forse sbiaditi – di questa professione. Andiamo al tema. Scriveremo cose molto noiose e “tecniche”, ma essenziali per comprendere.

Il segreto d’indagine

Il principale motivo per il quale, spesso, all’interno di un articolo di cronaca giudiziaria non si trovano i nomi delle persone accusate di un reato, quindi indagate, è riconducibile al segreto d’indagine o investigativo.

L’articolo 329 del Codice di procedura penale (Cpp) lo dispone per tutti “gli atti di indagine”, nomi degli indagati compresi, e “fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari”.

Approfondendo, il segreto è legato a ovvi motivi di tutela della regolare prosecuzione delle indagini stesse. Se l’indagato ne è a conoscenza potrebbe inquinare le prove e comprometterne l’efficacia. Non sono rari i casi in cui l’indagato apprende tramite la stampa di essere tale.

Quindi, possiamo giungere a una prima risposta al quesito “perché non pubblicate i nomi degli indagati”: perché sono coperti da segreto, almeno fino alla chiusura delle indagini preliminari.

Il rinvio a giudizio

Le indagini preliminari, vale la pena sottolineare anche questo aspetto, terminano o con l’archiviazione o – ed è questo il caso che ci interessa – con l’avvio dell’azione penale.

Quest’ultima è regolata dall’articolo 405 Cpp: Il Pubblico Ministero esercita l’azione penale formulando l’imputazione ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.

Se ne dovrebbe dunque concludere che sarebbe opportuno rendere pubblici i nomi degli indagati quando questi vengono rinviati a giudizio e diventano, dunque, imputati.

Da questo punto in poi, infatti, si ha quanto meno la certezza delle accuse dalle quali la persona dovrà difendersi in un processo ma, ovviamente, non la certezza della colpevolezza.

Altri riferimenti di legge

Inoltre, bisogna tenere conto di quanto stabilito e normato dal “Codice in materia di protezione dei dati personali” aggiornato nel 2018 alle norme europee (Decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003 integrato con le modifiche introdotte dal Decreto legislativo 101 del 10 agosto 2018).

Questo – in sintesi – stabilisce che debbano essere rispettati diritti e libertà fondamentali di ogni persona, indagati compresi, nonché la sua dignità.

Occorre inoltre rispettare sempre il principio di non colpevolezza, che immagino sia ben noto ai lettori.

 

Le regole giornalistiche

Fin qui abbiamo argomentato su principi e norme che sono a tutela dell’indagato e, come visto, delle indagini stesse. Ragioniamo ora sul lavoro giornalistico-editoriale e su quanto è dovuto al pubblico.

Va subito tenuto in considerazione un aspetto importante dal punto di vista editoriale: pubblicare i nomi solo dopo il rinvio a giudizio, nella gran parte dei casi mette al sicuro il responsabile della pubblicazione da eventuali azioni giudiziarie del tutto lecite da parte delle persone interessate.

Lato giornalistico, sempre per rispondere al quesito di questo scritto, bisogna tenere conto del Testo unico dei Doveri del Giornalista. È in vigore dal 2016 e al suo interno sono recepiti regolamenti e codici deontologici della professione.

In merito alla “nostra questione”, esso stabilisce come “decisivo” il principio dell’essenzialità dell’informazione in base al quale bisognerebbe valutare attentamente quali dati sono realmente rilevanti per i lettori, quali dunque hanno interesse pubblico.

È giusta e comprensibile un’affermazione ricorrente dei lettori: “Voglio sapere chi è il professionista indagato per evitare di affidarmi ai suoi servizi o, se sono suo cliente, per tutelare i miei interessi”.

Ma – spiega ancora il Tu dei doveri – è necessario che la notizia sia stata lecitamente acquisita, ad esempio da una parte che ha già legale conoscenza dell’atto e il giornalista deve sempre valutare l’opportunità della diffusione del dato, in considerazione del fatto che ci si trova in una fase iniziale del procedimento (come detto in precedenza).

Apro una parentesi: spesso, di una indagine e dei relativi provvedimenti del giudice si apprende tramite un comunicato stampa inviato dalla forza dell’ordine che ha agito da polizia giudiziaria per conto della procura.

Nella maggior parte dei casi, questi comunicati non contengono i nomi degli indagati (a volte magari solo le iniziali, ndr). Nomi che, invece, sono contenuti negli atti di indagine o nei provvedimenti dei PM o dei giudici (per le indagini preliminari o Gip, nel caso in esame) che sono, come detto, coperti da segreto.

Infine, una risposta a un’ultima domanda.

 

“Perché allora a volte li pubblicate i nomi degli indagati”?

Premessa: l’essenzialità della notizia di cui dicevamo prima risponde anche al principio che, oltre al fatto, non si debbano fornire elementi che possano facilmente ricondurre all’identità del soggetto.

Valido per categorie protette (minori, vittime di determinati reati, ecc.), ciò è riconducibile anche agli indagati, sopratutto per reati “minori”.

Un esempio. Il fatto è: un professionista è indagato per alcuni reati. In fase di indagini preliminari potrebbe essere sufficiente fornire il luogo in cui esercita (città, quartiere, via) per condurre il pubblico alla sua identificazione. Figuriamoci il nome per esteso.

Quindi la risposta a quest’ultimo quesito. A volte, i nomi vengono forniti anche in fase preliminare perché – sempre per fare un esempio – non avrebbe senso scrivere che è stato arrestato l’attuale sindaco di una città e non aggiungere il suo nome, tutti sanno di chi si tratta.

Lo stesso discorso vale per importanti esponenti della criminalità organizzata, già più volte rinviati a giudizio o condannati per reati simili.

Andrea Polizzo

Giornalista professionista dal 2010 e blogger. Sin dal 2005 matura esperienze con testate regionali di carta stampata, on-line e televisive. Attualmente collabora con il mensile d'inchiesta ambientale Terre di Frontiera e con il network VicenzaPiù. Ideatore di blogtortora.it, caporedattore e coordinatore di www.infopinione.it.

Recent Posts

Incidente mortale Ss 106 a Rossano oggi: deceduta una donna, ferita la figlia

Una donna ha perso la vita oggi, giovedì 16 maggio 2024, a seguito di un…

3 ore ago

Sangineto, premio internazionale “Croce Angioina” all’artista Giuseppe Fata

Venerdì 17 maggio 2024 a Sangineto la prima edizione del Premio internazionale "Croce Angioina", conferimento…

4 ore ago

Eccellenza e creatività: il concorso regionale Aibes celebra il bartending a Falerna

A Falerna il Concorso regionale Aibes, Associazione italiana barmen e sostenitori, della sezione Calabria e…

13 ore ago

Cetraro, il procuratore Ernesto Sassano visita porto e ufficio circondariale marittimo

Visita istituzionale all’ufficio circondariale marittimo di Cetraro del procuratore capo di Paola, Ernesto Sassano. Illustrate…

13 ore ago

Carabinieri, si è spento il luogotenente Pasquale Schettini

È morto Pasquale Schettini, tortorese luogotenente dei carabinieri, per anni comandante della stazione di Cetraro.…

1 giorno ago

Scalea, screening gratuito sulla prevenzione delle malattie tiroidee con il Rotary

Sabato 18 maggio 2024 screening tiroideo gratuito organizzato da Rotary International Distretto 2102 e Club…

1 giorno ago

This website uses cookies.