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Il vescovo Bonanno assolto in cassazione dal reato di rivelazione di segreto d’indagine

Si chiude dopo 11 anni la vicenda giudiziaria legata a indagini su un prete dell’arcidiocesi di Cosenza-Bisignano.

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Leonardo Bonanno, attuale vescovo della diocesi San Marco Argentano Scalea, è stato assolto dalla Corte di Cassazione dal reato di rivelazione del segreto investigativo.

“Perché il fatto non sussiste” è la formula scelta dalla suprema corte.

La vicenda giudiziaria che ha coinvolto il presule, difeso dagli avvocati Giuseppe Falcone e Franco Sammarco, è iniziata 11 anni fa, quando era stato indagato dal PM di Cosenza Francesco Cozzolino per il reato di violazione del segreto investigativo.

All’epoca Bonanno era vicario generale dell’arcidiocesi di Cosenza – Bisignano, “ed era stato incaricato dall’arcivescovo Nunnari – si legge in un comunicato diffuso dalla Curia – di reperire dei documenti richiesti dalle autorità giudiziarie per un procedimento avviato nel 2008 dalla Procura di Cosenza nei confronti di un sacerdote dell’arcidiocesi bruzia.

Al monsignore era stato contestato di aver chiesto a due legali di fiducia di collaborare alla ricerca di detta documentazione, la qualcosa per la Procura cosentina costituiva motivo di reato.

Si pensi – prosegue la nota – che l’avviso di garanzia portava la data della consacrazione episcopale, avvenuta nel Duomo di Cosenza il 25 marzo 2011 e nei giorni successivi il presule era stato interrogato dal PM inquirente.

La sentenza di prima istanza è stata emessa nel dicembre del 2015. Nel 2017 – prosegue la ricostruzione fatta dalla diocesi – l’imputato ha rinunciato espressamente alla prescrizione dell’asserito reato mentre la prima sezione penale della Corte d’Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di primo grado, vietando al presule la possibilità di essere presente e prendere parola nel dibattimento.

Il verdetto definitivo è pertanto, come si è detto, l’assoluzione da parte della Suprema Corte.

Nella parte riguardante più propriamente la legittimità degli atti processuali – conclude il comunicato della diocesi -, la Corte ha messo sopratutto in evidenza come la citata richiesta di documenti dalla procura bruzia alla Curia non sia stato un atto partecipato dal Bonanno per come richiesto dall’articolo 379 bis c.p., più volte invocato per motivare inopinatamente la condanna del presule”.


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