A vuoto il ricorso presentato dal Comune di Tortora contro il parere positivo espresso dalla Regione Basilicata a favore dell’impianto.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha dichiarato la propria incompetenza territoriale circa il ricorso presentato dal Comune di Tortora contro il parere positivo espresso dalla Regione Basilicata sulla riapertura di San Sago. (leggi qui)
Secondo il Tar calabrese, “la competenza è del Tar della Basilicata“. Così ha deciso lo scorso 20 ottobre 2021 la sezione prima, Giancarlo Pennetti, presidente, Francesca Goggiamani, referendario, Domenico Gaglioti, referendario ed estensore.
Il Comune di Tortora – lo ricordiamo -, rappresentato dal sindaco Toni Iorio e difeso dall’avvocato Norina Scorza ha presentato ricorso contro la Regione Basilicata, non costituitasi in giudizio, e Cogife Ambiente Srl, ditta difesa dagli avvocati Amalia e Domenico Monci.
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Scopo della procedura, ottenere l’annullamento o la revoca della determinazione dirigenziale del dipartimento Ambiente ed energia, ufficio compatibilità ambientale della Regione Basilicata e di tutti gli altri atti eventualmente connessi e consequenziali.
Dunque, per la conseguente conferma del provvedimento di chiusura dell’impianto di eliminazione dei rifiuti pericolosi e non, sito nel Comune di Tortora in località San Sago.
“L’atto impugnato è stato adottato dalla Regione Basilicata, avente sede nella circoscrizione del Tar Basilicata“, ha motivato dunque il tribunale amministrativo calabrese.
Lo stesso varrebbe per “il sito Zsc Valle del Noce [che] – rileva ancora il Tar Calabria – è compreso interamente nel territorio della Regione Basilicata e da essa istituito a tutela della biodiversità che quel territorio ospita”.
In territorio calabrese ricade invece “la procedura di Vinca in esame, [che] rientra nell’ambito del procedimento di riesame dell’autorizzazione Aia, con valenza di rinnovo, in capo alla Regione Calabria. L’impianto risulta localizzato all’esterno del sito Zsc Valle del Noce, ad una distanza di circa 200 metri.
Ragion per cui – ancora i giudici calabresi – se ne ricava che l’oggetto della stessa, che non è costituito dalla differente Aia di competenza della Regione Calabria, si esaurisce nella verifica dell’incidenza ambientale a carico del suddetto sito, ragion per cui gli effetti sono perimetrati all’ambito del territorio regionale della Basilicata“.
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