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Assegno di mantenimento, una svolta in Calabria

L’associazione degli Avvocati matrimonialisti italiani (Ami) Calabria: “Se il coniuge divorziato instaura una famiglia di fatto non gli spetta l’assegno divorzile”.

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CATANZARO – Se il coniuge divorziato instaura una famiglia di fatto non gli spetta l’assegno di mantenimento nel divorzio, o assegno divorzile.

La corte d’appello di Catanzaro ha recentemente sentenziato in tal senso uniformandosi all’attuale e dominante giurisprudenza della Suprema corte di cassazione. “Una svolta giurisprudenziale” secondo Marghertia Corriere, presidente della sezione distrettuale di Catanzaro dell’associazione degli Avvocati matrimonialisti italiani (Ami). “Una sentenza molto importante, che apre nuovi e più strutturati scenari in tema di diritto all’assegno divorzile”.

“È risaputo – spiega la Corriere – che l’assegno divorzile trova il suo fondamento nella definitiva rottura del rapporto coniugale con la cessazione degli effetti civili, conservando finalità solidaristiche e assistenziali in favore dell’ex coniuge economicamente più debole.

In tale prospettiva, l’articolo 5 della legge n. 898/1970 prevede la circostanza che i giudici riconoscano l’assegnazione dell’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge che lo richiede, qualora questo ultimo non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni obiettive. La mancanza di mezzi adeguati e l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive rappresentano i requisiti cardine del diritto a beneficiare degli aiuti economici da parte dell’ex coniuge obbligato.

La disparità di situazioni reddituali deve essere compensata dall’ex coniuge che possiede mezzi adeguati e che comunque può procurarseli per ragioni oggettive allo scopo di garantire il medesimo tenore di vita della coppia durante il matrimonio, purché l’altra parte sia nelle condizioni di beneficiare l’altrui apporto economico”.

Nel dettaglio, dall’Ami sottolineano l’importanza della recente sentenza per quanto riguarda i casi in cui l’ex coniuge che pretende l’assegno divorzile convive stabilmente con un’altra persona.

“La corte d’appello – spiega la Corriere – evidenzia che si è andato consolidando negli ultimi anni un orientamento interpretativo che ha affermato a chiare lettere che il sopraggiungere di un rapporto di convivenza incide sullo stesso diritto alla percezione dell’assegno divorzile, escludendolo. Prima l’orientamento tendeva a trattare la convivenza dell’ex coniuge solo come elemento valutabile al fine di accertare se la parte che richiedeva l’assegno disponesse o meno di mezzi idonei rispetto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, così da influire solo nell’eventuale misura dell’assegno in rapporto alla potenzialità di mantenimento economico da parte del convivente.

La corte d’appello, inoltre, afferma che la convivenza more uxorio che abbia le caratteristiche di stabilità, continuità e regolarità tali da assumere i connotati della famiglia di fatto, fondata in quanto tale sulla libera e stabile condivisione di valori e di modelli di vita, vale ad alterare e recidere ogni rapporto di connessione con il tenore e il modello di vita insito nella pregressa fase di convivenza matrimoniale, facendo venire meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno di divorzio.

Pertanto, intraprendere una convivenza preclude il riconoscimento dell’assegno divorzile, ma vi è di più: la creazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, benché di fatto, vale ad incidere sui presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile in favore di questo ultimo non solo nel senso di determinarne lo stato di quiescenza per tutta la durata della convivenza, con possibilità di reviviscenza in caso di sua interruzione, ma in termini di ben più ampi e radicali effetti di fare venire meno in modo definitivo e irreversibile detti presupposti, con esclusione per sempre del relativo diritto”.

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Margherita Corriere, presidente Ami distretto Catanzaro
Margherita Corriere, presidente Ami distretto Catanzaro

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