Per la didattica si terrà conto solo della classificazione Zona Arancione: materne, elementari e medi in presenza. la Dad per le superiori.

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalla Regione Calabria contro la decisione del Tar Calabria sulla sospensione delle attività scolastiche in presenza.
Il tribunale amministrativo, nei giorni scorsi, si era infatti espresso in favore di un gruppo di genitori di alunni di Paola che chiedevano la sospensione dell’ordinanza sulla chiusura delle scuole emanata dal governatore facente funzione della Calabria.
Nino Spirlì, infatti, aveva disposto la didattica a distanza per tutte le scuole calabresi.
Il Cds ha ritenuto che la Regione non avesse “dati scientifici evidenzianti il
collegamento tra focolai attivi sul territorio e impatto della attività scolastica in presenza”.
Inoltre, l’atto emanato da Spirlì aveva disposto una chiusura generalizzata delle scuole senza indicare zone interessate da incremento di contagi.
Infine, i problemi legati al trasporto degli studenti addotti come motivazione da Spirlì, sono stati valutati dai giudici come “risolvibili con diligente ed efficace impegno amministrativo”.
Ingiustificata, dunque, la “compressione grave di diritti costituzionalmente tutelati degli studenti interessati”.
Per effetto della pronunzia del Cds e del regime di Zona Arancione per la Calabria fino al prossimo Dpcm, le scuole elementari e medie saranno aperte alla didattica in presenza, al pari delle materne, mentre le superiori adottano la didattica a distanza.
